Legislazione sicurezza in un inceneritore di rifiuti con recupero energetico

31.10.2013 15:27

I provvedimenti legislativi in materia di sicurezza per gli impianti di termodistruzione di rifiuti fanno principalmente riferimento a:

•  sicurezza e salute dei lavoratori;

•  uso di agenti chimici;

•  rischio di incidenti rilevanti;

•  prevenzione incendi;

•  trasporto merci pericolose.

Il D.Lgs. n. 81/2008 è il testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, si applica a tutti i settori di attività e prevede per il datore di lavoro gli obblighi non delegabili di designazione di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP) e di effettuazione di una valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza. Il relativo documento di valutazione dei rischi deve contenere:

a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;

b) l’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché i ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

e) l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e del medico competente che hanno partecipato alla valutazione del rischio;

f)  l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Il provvedimento prevede inoltre, per la violazione delle norme antinfortunistiche, sanzioni di importo significativo, unitamente alla previsione dell’interdizione dall’esercizio dell’attività e del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione. Per ottenere l’esenzione dalla responsabilità amministrativa, le imprese costituite in forma societaria devono dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenirlo (MOG), assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

a)      al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; 

b)      alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; 

c)      alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 

d)     alle attività di sorveglianza sanitaria; 

e)      alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; 

f)       alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; 

g)      alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; 

h)      alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate. 

Il MOG deve inoltre prevedere idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle suddette attività e, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta, un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, la valutazione, la gestione ed il controllo del rischio. I modelli di organizzazione aziendale conformi BS OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 per le parti corrispondenti.

Il testo unico sulla sicurezza ha introdotto il concetto di “rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori” in sostituzione del “rischio moderato” per quanto riguarda l’esposizione agli agenti chimici.

Le direttive 92/32/CEE e 99/45/CE, con le successive modifiche, rappresentano i provvedimenti comunitari concernenti la classificazione, imballaggio ed etichettatura rispettivamente di sostanze e preparati pericolosi. Il D.lgs. n. 52/2006 ed il D.Lgs. n. 65/2003 hanno recepito tali direttive ed i D.M. 04/04/1997 e 07/09/2002 hanno introdotto l’obbligo della redazione di schede informative in materia di sicurezza (16 punti) sia per le sostanze che per i preparati. L’etichetta e le schede dei dati di sicurezza sono gli strumenti con cui le informazioni sulla pericolosità delle sostanze e dei preparati commerciali vengono divulgate. L’allegato I alla Direttiva quadro 67/548/CEE contiene l'elenco delle sostanze (con relativa scheda) classificate ed etichettate ufficialmente dalla CEE e viene periodicamente arricchito di sostanze e aggiornato con degli adeguamenti alla Direttiva stessa.

Il Reg. CE n. 1907/2006 (R.E.A.C.H.) concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche ha istituito un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, si applica a tutte le sostanze utilizzate allo stato puro, in preparati o in articoli ed ha introdotto nuove regole in tema di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose e nuove restrizioni per la loro fabbricazione e immissione sul mercato oltre che modifiche nella redazione delle schede di dati di sicurezza (SDS), integrate in determinati casi dagli “scenari di esposizione”. Il regolamento coinvolge coloro che producono o immettono sul mercato comunitario (fabbricanti e importatori) e coloro che utilizzano (utilizzatori a valle) sostanze chimiche, come tali o come componenti di preparati e di articoli. Ai fabbricanti ed agli importatori di sostanze chimiche viene imposto di valutare sistematicamente e gestire i rischi che le sostanze chimiche possono comportare per la salute e l’ambiente. Le prime fasi di tale processo sono costituite dalla pre-registrazione e dalla registrazione. All’utilizzatore spetta controllare che gli scenari di suo interesse siano riportati nella SDS (cosiddetti “usi identificati”) e formulare, in caso di assenza, le dovute richieste al produttore. Il D.Lgs. n. 145/2008, in attuazione della Direttiva 2006/121/CE (modifica della Direttiva 67/548/CEE) ha modificato il D.Lgs. n. 52/1997 per coordinarlo con il Regolamento REACH.

Il D.Lgs. n. 334/1999, così come modificato dal D.Lgs. n. 238/2005 in attuazione delle Direttiva 2003/105/CE, rappresenta la norma di riferimento per la prevenzione ed il controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose. Gli inceneritori di rifiuti in cui sono presenti sostanze in quantità inferiore a quella dell’allegato I al medesimo decreto devono individuare i rischi di incidente rilevante integrando il documento di valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. n. 81/2008 ed informare, formare ed equipaggiare i lavoratori nel rispetto del D.M. 16/03/1998.

Il D.M. 16/02/1982 individua i locali, le attività, i depositi, gli impianti e le industrie i cui progetti sono soggetti all’esame e parere preventivo dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco ed il cui esercizio è soggetto a visita e controllo ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi (C.P.I.). Il D.M. 10/03/1998 detta le misure generali di prevenzione e protezione antincendio da adottare nei luoghi di lavoro, si applica a tutte le attività che si svolgono nei luoghi di lavoro, e impone a carico dei datori di lavoro i seguenti adempimenti: valutazione dei rischi di incendio; misure preventive e protettive; controllo e manutenzione di impianti e attrezzature antincendio; gestione dell’emergenza; designazione degli addetti al servizio antincendio. Il D.P.R. n. 37/1998 è il regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi riguardanti in particolare l’esame dei progetti da parte del Comando provinciale dei VV.F. competente, la successiva pronuncia sulla conformità degli stessi alla normativa antincendio con il rilascio del nulla osta provvisorio (N.O.P.), la domanda e l’effettuazione del sopralluogo ed infine il rilascio del C.P.I. Il titolare dell’attività ha l’obbligo di archiviazione ed aggiornamento del registro relativo ai controlli ed alle verifiche. Il D.M. 04/05/1998 definisce le modalità di presentazione e contenuto delle domande per l’avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché i contenuti della domanda di sopralluogo.

L’ADR è l’accordo internazionale relativo al trasporto di merci pericolose su strada, la cui applicazione è stata resa obbligatoria anche per i trasporti interni dal 01/01/97 con la Direttiva 94/55/CEE recepita dal D.M. 04/09/96. Per l’aggiornamento di tale normativa in relazione al progresso tecnico, le norme vengono aggiornate ogni 2 anni. Il D.M. 03/01/2007 ha recepito a livello nazionale la Direttiva 2006/89/CE, sesto aggiornamento della Direttiva 94/55/CE. La normativa stabilisce i principi base per la classificazione delle merci pericolose e prevede obblighi per diverse figure quali lo speditore, il trasportatore, il destinatario, il caricatore, l’imballatore ed il riempitore. In particolare lo speditore deve tra l’altro assicurarsi che la merce sia classificata ed autorizzata al trasporto e fornire al trasportatore i documenti di trasporto e le informazioni necessarie mentre il destinatario ha la responsabilità di effettuare la pulizia e la decontaminazione di veicoli e contenitori e deve assicurarsi che i contenitori, una volta interamente scaricati, puliti, degassificati e decontaminati, non portino più le segnalazioni di pericolo. Il D.Lgs. n. 40/2000 attua la Direttiva 96/35/CE relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose. I titolari delle imprese che effettuano operazioni di trasporto di merci pericolose devono nominare uno o più consulenti in possesso di un certificato professionale rilasciato dal Ministero dei trasporti e della navigazione. I principali compiti del consulente sono quelli di eseguire verifiche di prassi e procedure inerenti il trasporto di merci pericolose e di redigere le eventuali relazioni di incidente ed una relazione, entro il 31 dicembre di ogni anno, in cui sono indicate le eventuali modifiche strutturali o procedurali per l’osservanza delle norme in materia di trasporto. 

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