Legislazione ambientale applicabile ad un inceneritore di rifiuti con recupero energetico

01.11.2013 14:59

La normativa in campo ambientale applicabile agli inceneritori di rifiuti riguarda in particolare i seguenti aspetti ambientali:

•  emissioni in atmosfera;

•  gestione dei rifiuti conferiti e prodotti dall’impianto;

•  scarichi idrici;

•  contaminazione del suolo e del sottosuolo;

•  acque destinate al consumo umano;

•  rumore.

Il D.Lgs. n. 133/2005 recepisce la Direttiva 2000/76/CE in materia di incenerimento di rifiuti. Il provvedimento regola l’autorizzazione e tutte le fasi dell’incenerimento dei rifiuti, dal momento della ricezione nell’impianto fino alla corretta gestione e smaltimento delle sostanze residue. In particolare sono disciplinati:

-   i criteri e le norme tecniche generali riguardanti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché le condizioni di esercizio degli impianti, con particolare riferimento alle esigenze di assicurare una elevata protezione dell’ambiente contro le emissioni causate dall’incenerimento dei rifiuti;

-   i valori limite di emissione degli impianti di incenerimento dei rifiuti;

-   i metodi di campionamento, di analisi e di valutazione degli inquinanti derivanti dagli stessi impianti;

-   i criteri temporali di adeguamento alle prescrizioni degli impianti già esistenti.

Il decreto prescrive inoltre l’obbligo di inviare una relazione annuale all’autorità competente (Provincia) per i gestori degli impianti di incenerimento con capacità nominale di 2 o più t/h, relativa al funzionamento e alla sorveglianza dell’impianto e comprensiva, come requisito minimo, di informazioni in merito all’andamento del processo delle emissioni nell’atmosfera e nell’acqua nel rispetto delle norme sulle emissioni introdotte dal decreto stesso.

Il D.Lgs. n. 128/2010 modifica il D.lgs. n. 152/2006 e abroga il D.lgs. n. 59/2005 relativo alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC). Il decreto prevede il rilascio di un provvedimento unico, denominato autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.), con cui viene autorizzato l’esercizio degli impianti sia nuovi che esistenti nei quali si svolgono le attività elencate nell’allegato I dello stesso decreto. Gli inceneritori di rifiuti urbani, nell’ambito della categoria 5 (gestione rifiuti) sono individuati dall’attività 5.2. Il provvedimento stabilisce l’obbligo per i gestori dei complessi IPPC di presentare la domanda di autorizzazione entro le scadenze previste dalle singole regioni o dallo Stato se si tratta di attività IPPC di competenza statale. L’A.I.A. deve essere rinnovata ogni 5 anni, in caso di impianti certificati secondo la norma UNI ENISO 14001 ogni 6 anni ed in caso di impianti registrati EMAS ogni 8 anni. Fatta eccezione per i provvedimenti rilasciati dall’autorità competente in materia di prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti, sono tra l’altro ricomprese nell’A.I.A. le autorizzazioni relative a: emissioni in atmosfera; scarichi di acque reflue; realizzazione e modifica di impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti; esercizio delle operazioni di smaltimento o recupero dei rifiuti.

Il D.Lgs. n. 36/2003, in conformità a quanto disposto dalla Direttiva 99/31/CE stabilisce i requisiti tecnici ed operativi che devono essere rispettati in fase di realizzazione ed ubicazione delle discariche di rifiuti, al fine di prevenire i rischi ambientali connessi con tale tipo di smaltimento. Le discariche vengono distinte esclusivamente in ragione dei rifiuti che possono accettare. Il produttore del rifiuto ha l’obbligo di presentare al gestore un certificato di analisi dei rifiuti che attesti la conformità di questi ai criteri di ammissibilità stabiliti per la tipologia della discarica di destinazione dal D.M. 27/09/2010, il quale va a costituire con il provvedimento in questione un organico corpus normativo sulla materia. La caratterizzazione di base di ciascuna tipologia di rifiuto al fine della determinazione dell’ammissibilità in ciascuna categoria di discarica deve essere effettuata dal produttore in occasione del primo conferimento e ad ogni variazione del processo produttivo che origina il rifiuto (in ogni caso almeno una volta all’anno). Tra i requisiti fondamentali per la caratterizzazione di base dei rifiuti ci sono i seguenti:     

-   fonte ed origine dei rifiuti;      

-   informazioni  sul  processo  che  ha  prodotto i rifiuti;

-   descrizione  dell’eventuale trattamento dei  rifiuti;

-   dati sulla composizione dei rifiuti e sul comportamento del percolato, se presente;     

-   aspetto dei rifiuti (odore, colore, morfologia);     

-   codice  dell’elenco europeo dei rifiuti (CER);     

-   per i rifiuti pericolosi le proprietà che rendono pericolosi i rifiuti;

-   categoria di discarica nella quale i rifiuti sono ammissibili.   

Il D.Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambiente), con le successive modifiche, è il provvedimento con cui sono state coordinate e riordinate le norme in materia ambientale. Il provvedimento si articola in sei parti. La parte terza disciplina il sistema autorizzatorio degli scarichi idrici fissando i valori limite per gli scarichi di acque reflue in rete fognaria e in corpi idrici superficiali. La parte quarta stabilisce le norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati. Per quanto concerne i rifiuti vengono tra l’altro definiti i vincoli per il deposito temporaneo e le prescrizioni inerenti la gestione della relativa documentazione (formulari di identificazione, registri di carico/scarico, MUD). Riguardo invece alla bonifica dei siti contaminati si fissano limiti di concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) superati i quali è necessario procedere alla caratterizzazione del sito ed all’analisi di rischio specifica del sito. Quest’ultima analisi individua i livelli di contaminazione delle matrici ambientali specifici per il sito esaminato definiti concentrazioni soglia di rischio (CSR) superati i quali è necessario procedere alla messa in sicurezza ed alla bonifica del sito.

Il D.Lgs. n. 31/2001, attuazione della Dir. 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano, obbliga il gestore del servizio idrico integrato e chiunque fornisca acqua a terzi attraverso impianti idrici autonomi o cisterne, fisse o mobili, di assicurare il rispetto dei valori di parametro stabiliti in allegato. Il provvedimento obbliga inoltre il titolare ed il gestore dell’edificio o della struttura ove l’acqua è fornita al pubblico, di assicurare che i suddetti valori di parametro, rispettati nel punto di consegna, siano mantenuti nel punto in cui l’acqua fuoriesce dal rubinetto.

La legge quadro sull’inquinamento acustico esterno è la Legge n. 447/1995. Tra i suoi adempimenti prevede la presentazione ed attuazione del piano di risanamento acustico in caso di superamento di alcuni limiti. Il D.P.C.M. 01/03/1991 fissa i limiti massimi di emissione acustica nell’ambiente esterno (cioè i valori limite assoluti ed i valori limite differenziali) applicabili in fase transitoria in attesa della zonizzazione comunale prevista dal D.P.C.M.  14/11/1997.

La Legge n. 549/1993 prescrive misure a tutela dell’arco stratosferico e dell’ambiente ed è la legge quadro in materia di sostanze lesive dello strato di ozono. Il D.P.R. n. 147/2006 regola il controllo ed il recupero delle fughe di sostanze lesive della fascia di ozono stratosferico (CFC, HCFC) da apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d’aria e pompe di calore, con l’obbligo di tenuta di un libretto di impianto. Il Reg. CE n. 842/2006 disciplina l’utilizzo e l’immissione in commercio dei gas fluorurati ad effetto serra tra cui gli idrofluorocarburi (HFC).

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