Efficienza energetica nell'edilizia: la normativa comunitaria ed il recepimento italiano

24.10.2013 17:10

Il settore edilizio è responsabile di circa il 40% del consumo globale di energia nell’Unione Europea.

La promozione delle prestazioni energetiche degli edifici, ottenuta attraverso la riduzione dei consumi e l’utilizzo di fonti rinnovabili, rappresenta un nodo cruciale ai fini del raggiungimento entro il 2020 degli obiettivi comunitari in materia di efficienza energetica: 20% di riduzione delle emissioni globali in atmosfera di gas ad effetto serra rispetto ai livelli del 1990, 20% di riduzione del consumo energetico, 20% di copertura da fonte rinnovabile del consumo energetico totale.

La Direttiva 2010/31/UE rientra tra gli strumenti normativi volti a tali traguardi, rifondando e contestualmente abrogando la Direttiva 2002/91/CE. Il provvedimento stabilisce che entro il 31/12/2020 ed il 31/12/2018 rispettivamente tutti gli edifici di nuova costruzione non pubblici e pubblici dovranno essere ad altissima prestazione energetica, definiti come “edifici a energia quasi zero”, con significativa copertura del fabbisogno tramite il ricorso in loco o nelle vicinanze a fonti rinnovabili. La normativa fornisce inoltre disposizioni sulla metodologia per il calcolo della prestazione energetica degli edifici e delle unità immobiliari, sull’applicazione dei requisiti minimi alla stessa prestazione energetica, sui sistemi di controllo indipendenti per le attestazioni di prestazione energetica ed i rapporti di ispezione, sull’ispezione periodica degli impianti di riscaldamento e condizionamento dell’aria nei fabbricati.

Gli Stati membri sono tenuti a definire requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici, da aggiornare ogni 5 anni, al fine di raggiungere livelli ottimali in funzione dei costi, calcolati conformemente al quadro metodologico comparativo elaborato dalla Commissione Europea ed a stabilire i requisiti degli impianti tecnici relativamente al rendimento globale, alla corretta installazione e dimensioni, alla regolazione e controllo adeguati. Inoltre gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per garantire un miglioramento dell’efficienza energetica, tecnicamente, funzionalmente ed economicamente fattibile, per quegli edifici soggetti a ristrutturazioni importanti. La metodologia di calcolo della prestazione energetica dovrà essere conforme al quadro definiti nell’all. I della Direttiva, tenendo conto delle caratteristiche termiche dell'edificio (capacità termica, isolamento, ecc.), dell'impianto di riscaldamento e di produzione di acqua calda, degli impianti di condizionamento d’aria, dell'impianto di illuminazione, delle condizioni climatiche interne all'edificio e dei vantaggi insiti nelle condizioni di contesto quali l’esposizione al sole, l'illuminazione naturale, i sistemi di cogenerazione dell'elettricità e gli impianti di teleriscaldamento o telerinfrescamento urbano o collettivo.

Viene infine previsto un sistema di certificazione della prestazione energetica degli edifici che comprenda informazioni sul consumo energetico, nonché  raccomandazioni per il miglioramento in funzione dei costi.

Un ulteriore provvedimento comunitario sul tema dell’efficienza energetica è la Direttiva 2012/27/UE, la quale introduce piani di ristrutturazioni energetica dell’edilizia pubblica: a partire dal primo gennaio 2014, gli stati dell’Unione Europea dovranno garantire l’efficientamento del parco immobiliare per il 3% della superficie coperta utile totale degli edifici riscaldati e/o raffreddati e prevedere, previa ricognizione del parco immobiliare, una strategia a lungo termine per rendere maggiormente efficienti gli edifici residenziali e commerciali, sia pubblici sia privati entro il 2050.

L’Italia, anche a seguito della procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea sul parziale recepimento della Direttiva 2002/91/CE, sta gradualmente adottando i provvedimenti necessari a recepire integralmente le disposizioni della Direttiva 2010/31/CE, il cui termine era in realtà fissato per lo scorso 09/07/2012.

La principale norma a riguardo è rappresentata dalla Legge n. 90/2013, di conversione con modificazioni del D.L. n. 63/2013, ed in vigore dal 04/08/2013. La legge detta le nuove regole sulla prestazione energetica degli edifici nuovi e quelli oggetto di notevoli ristrutturazioni, aggiornando il D. Lgs. n. 192/2005. Tra le principali novità figurano: l’obbligo per chi vende, trasferisce a titolo gratuito o affitta un immobile di allegare al contratto l’attestato di prestazione energetica, a pena di nullità; l’obbligo di dotare gli edifici di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazioni importanti dell’attestato di prestazione energetica prima del rilascio del Certificato di Agibilità; la definizione entro il 30/06/2014 del Piano d’azione par l’aumento del numero di edifici a energia quasi zero, anche attraverso la messa a punto entro il 31/12/2013 da parte dei Ministeri competenti dell’elenco delle misure finanziarie finalizzate a tale transizione. Le metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici saranno definite nei decreti attuativi da emanarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore della Legge. I nuovi criteri di calcolo terranno conto delle normative tecniche UNI e CTI, allineate con le norme predisposte dal CEN. Nelle more dell’aggiornamento tecnico occorre far riferimento al D.P.R. n. 59/2009, alla raccomandazione CTI 14/2013 ed alla norma UNI/TS 11300.

Con il D.P.R. n. 74/2013 vengono definiti criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici.

Il D.P.R. n. 75/2013 è infine il regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la produzione degli attestati di prestazione energetica degli edifici.

Inutile sottolineare come l’attuale instabilità politica e l’assenza di un piano energetico nazionale a lungo termine rendano l’Italia vulnerabile e continuamente esposta al rischio di sanzioni e procedure di infrazione da parte dell’Unione Europea.

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